IMU: più tempo per la “dichiarazione” e per le delibere

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 82 di lunedì 8 aprile) il decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013 approvato dal Consiglio dei Ministri che accoglie alcune misure di carattere tributario in materia di crediti fiscali e contributivi, compensabilità di crediti commerciali, Imu e Tares. In tema di fiscalità locale, il comma 4 dell’articolo 10 del decreto “sblocca debiti” interviene in materia di imposta municipale propria (IMU), modificando i termini di presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti e quelli di adozione e pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione, e dei regolamenti del tributo. Per quanto riguarda l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il termine viene spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, al 30 giugno dell’anno successivo. In merito alle delibere comunali viene previsto che il versamento della prima rata IMU, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l’anno in corso entro il 16 maggio, va effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere eseguita, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.