IMU ed IRPEF

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E dell’11 marzo, chiarisce i rapporti tra l’IMU e le imposte dirette e l’effetto sostitutivo sui singoli redditi. Quando l’IMU sostituisce l’Irpef e quando invece i due tributi viaggiano in autonomia. La Circolare chiarisce che il reddito fondiario derivante da immobili non locati o non affittati sottoposti a IMU va escluso dall’imponibile Irpef: è in questo modo che si concretizza la sua funzione di tassazione “sostitutiva”. Nei modelli 730/2013 e Unico PF 2013, comunque, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l’IMU e non scontano l’IRPEF. Confermato, poi, quanto già chiarito dalla Circolare 3/DF del 2012: l’imposta municipale propria non è deducibile dalla base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. La Circolare fa il punto ed entra nel dettaglio dei redditi sostituiti dall’IMU e torna su alcune problematiche già affrontate dalla circolare 3/2012 del Dipartimento Finanze. Chiarisce, ad esempio, che i “beni non locati” possono essere sia fabbricati sia terreni e che, quindi, l’IMU, nella sua veste di tributo sostitutivo, entra in scena non soltanto per gli immobili non locati, ma anche per quelli non affittati. L’Agenzia, poi, ribadisce per quali redditi l’IMU non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione. Un’altra importante precisazione: l’esenzione dall’IMU non deve indurre nell’errore di considerare l’agevolazione estendibile anche alle imposte dirette. Irpef dovuta, ad esempio, per i terreni incolti situati in zone di montagna o collina, beni tenuti fuori dall’imposta municipale. Affrontato, nella circolare, anche il caso dell’immobile locato soltanto per una parte del periodo d’imposta. Un chiarimento, infine, che può alleggerire dall’appuntamento annuale più importante con il Fisco. I contribuenti che hanno prodotto nel periodo d’imposta di riferimento unicamente redditi sostituiti dall’IMU, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.