Disabile: deducibilità delle spese mediche.
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti portatori di handicap indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono, ai fini IRPEF, spese deducibili. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di cura, non è possibile dedurre l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto e all’alloggio che non sono deducibili come chiarito dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2004 e n. 39/2010. Le spese sono deducibili anche se sostenute per le persone non fiscalmente a carico, ovvero sostenute per il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Qualora l’istituto di cura emetta fattura indicando come intestatario il paziente ricoverato, anziché il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato. In sede di controllo, rimane l’obbligo di produrre tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.