Ristrutturazione edilizia: iva agevolata

Il regime agevolato per i lavori di ristrutturazione edilizia prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10%, non è necessario alcun adempimento specifico. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare: delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia di quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ..).