Agevolazioni prima casa: immobile ereditato

Per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa” il beneficiario in qualità di erede deve dichiarare: di avere la propria residenza nel comune dove è ubicato l’immobile caduto in successione, o di voler stabilire la propria residenza in questo comune entro 18 mesi dalla data di apertura della successione, o di svolgere la propria attività in questo comune. (Le agevolazioni sono estese anche a cittadini italiani che risiedono all’estero che acquisiscono, per successione, l’immobile come prima casa sul territorio italiano o di cittadini italiani che lavorano all’estero per immobili siti nel luogo dove ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipendono); di non essere titolare esclusivo, né in comunione col proprio coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove è ubicato quello caduto in successione; di non essere titolare, neppure per quote, e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa; che il fabbricato caduto in successione non presenta le caratteristiche di “fabbricato di lusso” secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 2 agosto 1969. Pertanto, se sussistono i requisiti e le condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione dalla normativa in materia di imposta di registro, l’imposta di trascrizione e l’imposta catastale sono applicate nella misura fissa di 168 euro.