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	<title>Pino Palmieri &#187; Fiscalità</title>
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		<title>IMU: più tempo per la “dichiarazione” e per le delibere</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 82 di lunedì 8 aprile) il decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013 approvato dal Consiglio dei Ministri che accoglie alcune misure di carattere tributario in materia di crediti fiscali e contributivi, compensabilità di crediti commerciali, Imu e Tares. In tema di fiscalità locale, il comma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 82 di lunedì 8 aprile) il decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013</strong> approvato dal Consiglio dei Ministri che accoglie alcune misure di carattere tributario in materia di crediti fiscali e contributivi, compensabilità di crediti commerciali, Imu e Tares. In tema di fiscalità locale, il comma 4 dell’articolo 10 del decreto “sblocca debiti” interviene in materia di imposta municipale propria (IMU), modificando i termini di presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti e quelli di adozione e pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione, e dei regolamenti del tributo. Per quanto riguarda l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il termine viene spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, al 30 giugno dell’anno successivo. In merito alle delibere comunali viene previsto che il versamento della prima rata IMU, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l’anno in corso entro il 16 maggio, va effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere eseguita, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.</p>
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		<title>IMU: i chiarimenti del MEF</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Risoluzione del 28 marzo 2013 n. 5/DF, il Ministero delle Economie e delle Finanze, fornisce chiarimenti in tema di IMU, sulle modifiche alla disciplina introdotte dalla Legge di Stabilità 2013, sulla pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, sul pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale. In merito al versamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la Risoluzione del 28 marzo 2013 n. 5/DF, il Ministero delle Economie e delle Finanze, fornisce chiarimenti in tema di IMU, sulle modifiche alla disciplina introdotte dalla Legge di Stabilità 2013, sulla pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, sul pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale. In merito al versamento della prima rata e pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote, viene ricordato che, sulla base della legislazione vigente e ai soli ai fini del versamento della prima rata dell&#8217;IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito informatico www.finanze.it. Infatti, l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 stabilisce che, a partire dall’anno di imposta 2013, l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell&#8217;anno a cui la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.</p>
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		<title>IMU ed IRPEF</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E dell’11 marzo, chiarisce i rapporti tra l&#8217;IMU e le imposte dirette e l’effetto sostitutivo sui singoli redditi. Quando l’IMU sostituisce l’Irpef e quando invece i due tributi viaggiano in autonomia. La Circolare chiarisce che il reddito fondiario derivante da immobili non locati o non affittati sottoposti a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E dell’11 marzo, chiarisce i rapporti tra l&#8217;IMU e le imposte dirette e l’effetto sostitutivo sui singoli redditi. Quando l’IMU sostituisce l’Irpef e quando invece i due tributi viaggiano in autonomia. La Circolare chiarisce che il reddito fondiario derivante da immobili non locati o non affittati sottoposti a IMU va escluso dall’imponibile Irpef: è in questo modo che si concretizza la sua funzione di tassazione “sostitutiva”. Nei modelli 730/2013 e Unico PF 2013, comunque, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l’IMU e non scontano l’IRPEF. Confermato, poi, quanto già chiarito dalla Circolare 3/DF del 2012: l’imposta municipale propria non è deducibile dalla base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. La Circolare fa il punto ed entra nel dettaglio dei redditi sostituiti dall’IMU e torna su alcune problematiche già affrontate dalla circolare 3/2012 del Dipartimento Finanze. Chiarisce, ad esempio, che i “beni non locati” possono essere sia fabbricati sia terreni e che, quindi, l’IMU, nella sua veste di tributo sostitutivo, entra in scena non soltanto per gli immobili non locati, ma anche per quelli non affittati. L’Agenzia, poi, ribadisce per quali redditi l’IMU non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione. Un’altra importante precisazione: l’esenzione dall’IMU non deve indurre nell’errore di considerare l’agevolazione estendibile anche alle imposte dirette. Irpef dovuta, ad esempio, per i terreni incolti situati in zone di montagna o collina, beni tenuti fuori dall’imposta municipale. Affrontato, nella circolare, anche il caso dell’immobile locato soltanto per una parte del periodo d’imposta. Un chiarimento, infine, che può alleggerire dall’appuntamento annuale più importante con il Fisco. I contribuenti che hanno prodotto nel periodo d’imposta di riferimento unicamente redditi sostituiti dall’IMU, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/imu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2938" title="imu" src="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/imu.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
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		<title>Disabili: la guida aggiornata</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione aggiornata a marzo 2013 della “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”. La guida presenta il quadro attuale dei benefici fiscali che i contribuenti portatori di disabilità possono usufruire e spiega, utilizzando un linguaggio semplice, regole e modalità da seguire per richiedere le agevolazioni. La nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione aggiornata a marzo 2013 della “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”. La guida presenta il quadro attuale dei benefici fiscali che i contribuenti portatori di disabilità possono usufruire e spiega, utilizzando un linguaggio semplice, regole e modalità da seguire per richiedere le agevolazioni. La nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative, in particolare, della legge di stabilità per il 2013. Tra le principali novità sono evidenziate: l’aumento delle detrazioni Irpef riconosciute ai contribuenti con figli a carico, l’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli in leasing, l’esenzione dalla tassa annuale sulle imbarcazioni dei disabili con determinate patologie, le semplificazioni introdotte dal decreto legge n. 5/2012 riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità. La legge di stabilità per il 2013 ha elevato l’importo delle detrazioni di base spettanti per i figli a carico. Dal 1° gennaio 2013 per ogni figlio portatore di handicap si ha diritto alle seguenti detrazioni: 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni (fino al 2012 la detrazione era pari a 1.120 euro); 1.350 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni (era 1.020 euro, fino al periodo d’imposta 2012).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/disabilità.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2940" title="disabilità" src="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/disabilità.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a></p>
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		<title>Disabile: deducibilità delle spese mediche.</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[Le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti portatori di handicap indicati nell&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono, ai fini IRPEF, spese deducibili. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di cura, non è possibile dedurre l’intera retta pagata ma solo la parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti portatori di handicap indicati nell&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono, ai fini IRPEF, spese deducibili. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di cura, non è possibile dedurre l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto e all&#8217;alloggio che non sono deducibili come chiarito dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2004 e n. 39/2010. Le spese sono deducibili anche se sostenute per le persone non fiscalmente a carico, ovvero sostenute per il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Qualora l’istituto di cura emetta fattura indicando come intestatario il paziente ricoverato, anziché il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato. In sede di controllo, rimane l’obbligo di produrre tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/Palmieri_spese_mediche.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2747" title="Palmieri_spese_mediche" src="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/Palmieri_spese_mediche.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Detrazione del 36%: a chi spetta</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[La detrazione del 36% è stata elevata (D.L. 22.06.2012, n. 83 – cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito nella Legge n. 134/2012) al 50% dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, così come l’importo massimo per ogni unità abitativa sale da 48.000 a 96.000 euro. La detrazione del 36% / 50% può essere richiesta sia dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La detrazione del 36% <strong>è stata elevata</strong> (D.L. 22.06.2012, n. 83 – cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito nella Legge n. 134/2012) <strong>al 50%</strong> dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, così come l’importo massimo per ogni unità abitativa sale <strong>da 48.000 a 96.000 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La detrazione del 36% / 50% può essere richiesta sia dai proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili sui i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, sia (se l’immobile è dato in affitto) dall&#8217;inquilino o comodatario che ha personalmente sostenuto le spese. Pertanto, possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l’inquilino o il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Lettera aperta al Direttore del Corriere della Sera.</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione su Giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

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		<description><![CDATA[Lettera aperta al Direttore Roma, li 17 gennaio 2013 Lettera aperta al Direttore del Corriere della Sera Gentile Direttore, in merito all’articolo “Corte dei Conti, scure sulla Regione”, pubblicato in data 16 gennaio u.s. a pagina 3 della Cronaca di Roma a firma di Alessandro Capponi ed Ernesto Menicucci, ritengo opportuno esporLe alcune azioni portate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/lettera_aperta.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/Lettera-aperta-al-Direttore.pdf">Lettera aperta al Direttore</a></p>
<p><strong>Roma, li 17 gennaio 2013</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Lettera aperta al Direttore del Corriere della Sera</strong></p>
<p>Gentile Direttore,</p>
<p>in merito all’articolo “Corte dei Conti, scure sulla Regione”, pubblicato in data 16 gennaio u.s. a pagina 3 della Cronaca di Roma a firma di Alessandro Capponi ed Ernesto Menicucci, ritengo opportuno esporLe alcune azioni portate avanti dal sottoscritto miranti ad ottenere risposte eloquenti e necessarie proprio su alcune questioni sollevate dalla Corte dei Conti ora, ma da me denunciate molto tempo prima. In primis i miei dubbi e le mie perplessità sulla Relazione del Corecoco riguardo il rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011. Nella missiva del 20 giugno 2012 inviata al Presidente del Corecoco on. Umberto Ponzo e per conoscenza agli altri componenti dello stesso Comitato, sottolineavo, tra l’altro, la mancanza dei Collegi dei revisori dei Conti, la sopravalutazione dei residui attivi e passivi, la fallimentare gestione degli immobili regionali con riferimento al mancato introito dei canoni di locazione rilevati in bilancio e molto altro ancora, compresa la continua esposizione debitoria.</p>
<p>Non avendo avuto risposta alla serie di documenti e relazioni che sottolineavano anomalie, anche rilevanti, ho ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni dallo stesso Comitato di controllo. Del quale, in tempi non sospetti ne avevo anche chiesto lo scioglimento, perché così com’è articolato non ha motivo di esistere. Di fronte alla considerazione dei magistrati della Corte secondo i quali ci sarebbe stata poca trasparenza e poco controllo sulla gestione economica della Regione tutto questo “con il parere favorevole” del Comitato di controllo ho ritenuto necessario far conoscere a Lei e ai suoi lettori la mia personale posizione all’interno del Comitato e che ha portato alle mie irrevocabili dimissioni da componente dello stesso.</p>
<p>Nel ringraziarla per la cortesia e per il lavoro che sapientemente svolge ai servizio dei cittadini, La saluto cordialmente</p>
<p>Pino Palmieri</p>
<p><img title="Businessman signing document" src="http://www.pinopalmieri.it/web/wp-content/uploads/lettera_aperta.jpg" alt="" width="599" height="337" /></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
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		<title>Sanzioni fiscali meno care</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 10:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[Il contribuente che viola norme tributarie è tenuto a corrispondere le sanzioni meno pesanti anche se entrate in vigore con una norma successiva all&#8217;accertamento della violazione, inoltre il giudice può farlo d&#8217;ufficio, senza specifica richiesta di parte. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il contribuente che viola norme tributarie è tenuto a corrispondere le sanzioni meno pesanti anche se entrate in vigore con una norma successiva all&#8217;accertamento della violazione, inoltre il giudice può farlo d&#8217;ufficio, senza specifica richiesta di parte. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013. Pertanto, il contribuente, cittadino o azienda che sia, va tutelato dalle sanzioni pesanti rese meno gravose dalle riforme legislative. Si può affermare che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole. Inoltre, il giudice può anche decidere per la sanzione meno salata d&#8217;ufficio, senza un&#8217;esplicita richiesta di parte. Unico limite è quello per cui sul contenzioso concernente tale sanzione non si sia già formato il giudicato. Infatti, chiarisce la Cassazione «il principio trova applicazione anche d&#8217;ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che via sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo».</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cartelle pazze: nuove direttive</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[La nuova disciplina contro le cartelle pazze sostituisce le vecchie direttive di Equitalia, e favorisce il contribuente. Ciò che prima era una procedura amministrativa interna alla società che gestisce la riscossione ha oggi valenza normativa. Equitalia , con la direttiva di gruppo n. 2/2013, ha fornito i primi chiarimenti operativi riguardo la nuova disciplina introdotta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nuova disciplina contro le cartelle pazze sostituisce le vecchie direttive di Equitalia, e favorisce il contribuente. Ciò che prima era una procedura amministrativa interna alla società che gestisce la riscossione ha oggi valenza normativa. Equitalia , con la direttiva di gruppo n. 2/2013, ha fornito i primi chiarimenti operativi riguardo la nuova disciplina introdotta dalla legge di stabilità . L&#8217;articolo 1, commi 537-543 rafforza la tutela dei debitori raggiunti da cartelle di pagamento sbagliate. Gli uffici di Equitalia devono sospendere immediatamente ogni azione di recupero di somme che il contribuente dichiara essere non dovute. Sarà poi l&#8217;ente creditore a dover verificare il buon diritto o meno del debitore. Ma in caso di inerzia, dopo 220 giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza, la pretesa sarà annullata di diritto. Di fatto, crescono le fattispecie che danno diritto al debitore per richiedere la sospensione. Le domande di sospensione potranno essere depositate presso gli sportelli, oppure inviate via posta, fax, e-mail semplice e Pec. Riguardo alle tempistiche del processo di riesame della cartella apparentemente «pazza» l&#8217;ufficio di Equitalia, ricevuta la documentazione e sospesa la riscossione, deve trasmettere il fascicolo all&#8217;ente creditore entro 10 giorni. Qualora entro sette mesi l&#8217;ente creditore non fornisce una risposta al contribuente, la pretesa decade ex lege. Il debitore che, per accedere alla sospensione, produce documentazione falsa andrà incontro a una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell&#8217;importo dovuto (con un minimo di 258 euro), ferma restando la responsabilità penale.</p>
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		<title>Cartelle di pagamento: sospensione immediata</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalità]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge di stabilità ha introdotto l&#8217;obbligo di sospensione immediata delle cartelle di pagamento o delle misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia dietro presentazione, entro 90 giorni dalla notifica, di un&#8217;istanza da parte del contribuente. Nell&#8217;istanza il contribuente dovrà indicare i motivi per cui chiede l&#8217;immediata sospensione e annullamento delle azioni. In particolare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge di stabilità ha introdotto l&#8217;obbligo di sospensione immediata delle cartelle di pagamento o delle misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia dietro presentazione, entro 90 giorni dalla notifica, di un&#8217;istanza da parte del contribuente. Nell&#8217;istanza il contribuente dovrà indicare i motivi per cui chiede l&#8217;immediata sospensione e annullamento delle azioni. In particolare, occorrerà precisare le ragioni per cui si ritiene che gli atti siano illegittimi; ad esempio, perché il diritto al credito si è prescritto o è decaduto prima del ruolo esecutivo. Ancora si potrà dimostrare che l&#8217;atto è stato già oggetto di pagamento in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell&#8217;ente creditore o enunciare qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Equitalia avrà 10 giorni di tempo per trasmettere all&#8217;ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, eccetera) l&#8217;istanza. Decorsi ulteriori 60 giorni, l&#8217;ente creditore, con una comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all&#8217;attivazione, potrà confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere, all&#8217;agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio. In alternativa, lo stesso ente potrà avvertire il contribuente dell&#8217;inidoneità della documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone notizia all&#8217;agente della riscossione. Infine, decorsi 220 giorni dall&#8217;istanza è previsto anche l’annullamento automatico in caso di inerzia da parte dell&#8217;ente creditore. Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle dichiarazioni presentate all&#8217;agente della riscossione prima dell&#8217;entrata in vigore della legge di stabilità.</p>
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